Codice civile
Art. 477 c.c. — Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo V — Dell’accettazione dell’eredità; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredità.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Donare, vendere o cedere i propri diritti di successione comporta accettazione, anche quando destinatari siano altri chiamati. Chi dispone di quei diritti non può poi trattarsi come se fosse rimasto soltanto chiamato.
Esempio pratico
Il chiamato cede a un fratello i diritti sull’eredità aperta: l’atto importa accettazione e richiede valutazione anche dei relativi debiti e formalità.
Giurisprudenza
Disposizione dei diritti e acquisto dell’eredità
Corte di cassazione, sez. Unite, sentenza n. 454, 1973 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Quando il chiamato trasferisce i propri diritti successori, la legge collega al trasferimento l’acquisto dell’eredità. Nel precedente segnalato, per accertare questa conseguenza non viene richiesta la medesima indagine sulla volontà implicita che caratterizza l’accettazione tacita ordinaria.
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