Codice civile
Art. 489 c.c. — Incapaci
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo V — Dell’accettazione dell’eredità; Sezione II — Del beneficio d’inventario
Testo dell'articolo
I minori, gli interdetti e gli inabilitati non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Per minori, interdetti e inabilitati la perdita del beneficio per inosservanza delle regole è differita sino a un anno dalla maggiore età o dalla cessazione dello stato. Entro tale periodo occorre conformarsi agli adempimenti previsti.
Esempio pratico
Il beneficiario diventa maggiorenne dopo una dichiarazione del rappresentante non seguita da inventario: completa gli adempimenti nel periodo protetto, sapendo che la qualità di erede è già stata acquisita.
Giurisprudenza
Accettazione del rappresentante e successiva maggiore età
Corte di cassazione, sez. Sezioni Unite, sentenza n. 31310, 2024, Rv. 673165-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di eredità devoluta a minori o incapaci, la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario resa dal legale rappresentante, ancorché non seguita dall'inventario, comporta per il minore l'acquisto della qualità di erede e, pertanto, rende inefficace la rinuncia all'eredità da lui manifestata una volta divenuto maggiorenne.
Fonte →
Note
Un anno dalla maggiore età o cessazione dello stato per conformarsi agli adempimenti, senza nuova facoltà di rinunciare dopo accettazione efficace. La massima delle Sezioni Unite è ripresa dal documento ufficiale.