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Codice civile

Art. 493 c.c. — Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione 

Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo V — Dell’accettazione dell’eredità; Sezione II — Del beneficio d’inventario

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'erede decade dal beneficio d'inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l'autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile.

Per i beni mobili l'autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Disporre, vincolare o transigere sui beni ereditari senza le autorizzazioni e forme richieste provoca perdita del beneficio. Per i beni mobili l’autorizzazione non è necessaria dopo cinque anni dalla dichiarazione beneficiata. Va considerata anche la competenza notarile speciale prevista dal D.Lgs. 149/2022.

Esempio pratico

L’erede intende vendere un immobile dell’asse: verifica l’autorizzazione giudiziale o la via notarile consentita dal 21, le comunicazioni e il decorso dei venti giorni per l’efficacia.

Giurisprudenza

  • Gestione conservativa e disposizioni sull’asse

    Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 24171, 2013 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    L’erede beneficiato gestisce i beni tenendo conto anche di creditori e legatari. La qualificazione concreta dell’operazione conta per distinguere gli atti di disposizione soggetti ad autorizzazione dalle attività di conservazione o eliminazione di beni privi di effettivo valore economico esaminate nel precedente.

    Fonte →

Note

Il rinvio codicistico all’autorizzazione è coordinato con il 21 D.Lgs. 149/2022 nel testo modificato dal 164/2024: competenza notarile speciale, comunicazioni e venti giorni, con materie riservate al giudice. Il precedente 24171/2013 è storico e non contempla questo percorso.

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