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Codice civile

Art. 507 c.c. — Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari 

Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo V — Dell’accettazione dell’eredità; Sezione II — Del beneficio d’inventario

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari.

A tal fine l'erede deve, nelle forme indicate dall'articolo 498, dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza; deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni, annotarla in margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell'art. 484, e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili.

Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall'erede sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari.

L'erede deve consegnare i beni al curatore nominato secondo le norme dell'articolo seguente. Eseguita la consegna, egli resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’erede può rilasciare tutti i beni ereditari ai creditori e legatari entro un mese dalla scadenza del termine per dichiarare i crediti, se non ha già compiuto un atto di liquidazione. Il rilascio è totale e richiede gli avvisi nelle forme dell’articolo 498, l’iscrizione nel registro delle successioni, l’annotazione e le trascrizioni prescritte. Dalla trascrizione della dichiarazione gli atti dispositivi dell’erede sono inefficaci verso creditori e legatari. La liberazione dalla responsabilità per i debiti ereditari segue la consegna al curatore; non coincide con la sola decisione di rilasciare e non comporta di per sé un trasferimento di proprietà ai creditori.

L’articolo 31 L. 340/2000 ha abolito i fogli degli annunzi legali. Il suo comma 3 dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale quando il foglio era previsto come unica forma di pubblicità. La condizione va esplicitata: non si tratta di una sostituzione automatica di ogni adempimento. Comunicazioni individuali, iscrizioni, annotazioni e trascrizioni richieste restano distinte e vanno effettuate secondo la disciplina applicabile.

Esempio pratico

Prima di vendere i beni, e nel termine previsto, l’erede dichiara il rilascio totale, cura avvisi e formalità, poi consegna al curatore. Non presume di essere già liberato per aver soltanto firmato la dichiarazione.

Giurisprudenza

  • Rilascio senza trasferimento della proprietà

    Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 15038, 2013 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Con il rilascio l’erede lascia la gestione e la disposizione dell’asse all’ufficio di liquidazione, senza attribuire per questo la proprietà ai creditori o al curatore. Se la controversia riguarda la titolarità di un bene ereditario, la posizione dell’erede rimane rilevante nel contraddittorio.

    Fonte →

Note

Testo codicistico sul foglio degli annunzi legali preservato. Art. 31, commi 1 e 3, L. 340/2000: abolizione; Gazzetta Ufficiale se il foglio era unica forma di pubblicità. Condizione esplicita, senza assorbire comunicazioni, iscrizioni o trascrizioni ulteriori. Il canale concretamente dovuto resta da determinare nella procedura applicabile.

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