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Codice civile

Art. 506 c.c. — Procedure individuali 

Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo V — Dell’accettazione dell’eredità; Sezione II — Del beneficio d’inventario

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'art. 498, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori. Possono tuttavia essere continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione previsto dall'art. 499.

I crediti a termine diventano esigibili. Resta tuttavia il beneficio del termine, quando il credito è munito di garanzia reale su beni la cui alienazione non si renda necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia stessa è idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito.

Dalla data di pubblicazione dell'invito ai creditori previsto dal terzo comma dell'art. 498 è sospeso il decorso degl'interessi dei crediti chirografari. I creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Dopo la pubblicazione dell’invito ai creditori non si possono iniziare nuove esecuzioni individuali. Quelle già in corso possono proseguire, ma il residuo dopo i creditori privilegiati e ipotecari segue la graduazione. Divengono esigibili i crediti a termine, salvo l’eccezione per garanzie reali sufficienti su beni non da alienare. Si arrestano gli interessi chirografari, che possono essere collocati sugli eventuali residui.

Esempio pratico

Un creditore vuole avviare un pignoramento dopo la pubblicazione dell’invito: deve distinguere l’esecuzione vietata dalla domanda giudiziale volta ad accertare il credito.

Giurisprudenza

  • Esecuzioni vietate e azioni di cognizione ammesse

    Corte di cassazione, sez. II civile, n. 8104, 2016, Rv. 639459 · Principio riscontrato in rassegna ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    L’avvio della liquidazione concorsuale impedisce nuove esecuzioni separate, mentre il creditore può ottenere una decisione sull’esistenza e sull’importo del credito. Il titolo così conseguito non gli attribuisce una distribuzione autonoma: il pagamento segue il trattamento consentito nella liquidazione.

    Fonte →

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