Codice civile
Art. 513 c.c. — Separazione contro i legatari di specie
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo VI — Della separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede
Testo dell'articolo
I creditori del defunto possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
I creditori del defunto possono ottenere la separazione anche sui beni attribuiti con legato di specie. Il lascito di un bene determinato non lo sottrae automaticamente alla tutela dei creditori ereditari prevista da questo capo. Restano necessari esercizio tempestivo e adempimenti corretti per il tipo di bene.
Esempio pratico
Il testamento lascia un quadro a un legatario: un creditore del defunto valuta la separazione sul quadro entro il termine previsto.