Codice civile
Art. 512 c.c. — Oggetto della separazione
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo VI — Della separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede
Testo dell'articolo
La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede.
Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto.
La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La separazione protegge i creditori del defunto e i legatari che la esercitano rispetto ai creditori personali dell’erede, sui beni del defunto. Può essere richiesta anche da chi dispone già di altre garanzie. Non impedisce di agire sui beni propri dell’erede, quando sussista il relativo titolo di responsabilità; l’eventuale beneficio d’inventario mantiene i suoi limiti.
Esempio pratico
Un creditore del defunto teme il concorso dei creditori personali dell’erede e chiede tempestivamente la separazione sui beni ereditari.
Giurisprudenza
Protezione dei beni ereditari e beneficio d’inventario
Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 2007, 1971 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il precedente evidenzia che la protezione dei creditori del defunto rispetto ai creditori personali dell’erede può rilevare anche in presenza di accettazione beneficiata. Nel valutare la tutela bisogna conservare la distinzione fra la limitazione ottenuta dall’erede e la preferenza patrimoniale richiesta dal creditore.
Fonte →
Note
Separazione per il creditore e beneficio per l’erede hanno funzioni diverse. Il terzo comma non elimina il limite del beneficio; scartata la massima 29252/2020 quale sola dimostrazione della separazione ex 512 perché tratta principalmente la responsabilità beneficiata.