Codice civile
Art. 527 c.c. — Sottrazione di beni ereditari
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo VII — Della rinunzia all’eredità
Testo dell'articolo
I chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Chi sottrae o nasconde beni ereditari perde la facoltà di rinunciare ed è considerato erede puro e semplice, anche se abbia dichiarato la rinuncia. La norma protegge i creditori contro l’occultamento dei beni dell’asse. Occorre provare i fatti che integrano sottrazione o nascondimento, senza assimilarli a ogni attività conservativa.
Esempio pratico
Il chiamato nasconde un bene dell’asse per sottrarlo ai creditori e poi rinuncia: si verifica l’effetto legale del 527, non soltanto la forma della rinuncia.
Giurisprudenza
Occultamento e acquisto imposto dalla legge
Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 21348, 2014 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Per la sottrazione o il nascondimento dei beni, l’effetto di erede puro e semplice deriva dalla previsione legale e prescinde dalla volontà di accettare richiesta nell’accettazione tacita. Il chiamato non può usare rinuncia o beneficio per neutralizzare la tutela dei creditori connessa a quella condotta.
Fonte →
Note
Esclusi 29146/2022, sull’accrescimento, e duplicato 21348/214 con anno errato. Selezionato 21348/2014 come parafrasi della distinzione tra accettazione tacita e effetto legale della sottrazione.