Codice civile
Art. 528 c.c. — Nomina del curatore
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo VIII — Dell’eredità giacente
Testo dell'articolo
Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità.
Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se il chiamato non ha accettato l’eredità e non possiede beni ereditari, il tribunale del circondario di apertura della successione nomina un curatore su istanza degli interessati o anche d’ufficio. La curatela tutela e amministra il patrimonio nell’incertezza dell’acquisto; il curatore non diventa erede e opera nei limiti dei poteri e delle autorizzazioni applicabili. Il decreto richiede la pubblicità prescritta e l’iscrizione nel registro delle successioni, adempimenti da non confondere con le formalità dell’accettazione.
L’articolo 31 L. 340/2000 ha abolito i fogli degli annunzi legali. Il suo comma 3 dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale quando il foglio era previsto come unica forma di pubblicità. La condizione va esplicitata: non si tratta di una sostituzione automatica di ogni adempimento. Comunicazioni individuali, iscrizioni, annotazioni e trascrizioni richieste restano distinte e vanno effettuate secondo la disciplina applicabile.
Esempio pratico
Un creditore individua un’eredità non accettata, senza chiamato nel possesso dei beni: chiede la nomina del curatore al tribunale competente e verifica la regolare pubblicità del decreto e l’iscrizione nel registro delle successioni.
Giurisprudenza
Il curatore deve partecipare ai giudizi sull’eredità
Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 5781, 2026, Rv. 677466-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di eredità giacente, il curatore, pur non essendo rappresentante del chiamato all'eredità, è comunque legittimato, attivamente e passivamente, in tutte le cause concernenti la stessa e il cui svolgimento rientra negli scopi che la sua attività è destinata a realizzare in rapporto agli interessi che ne rappresentano il presupposto, durante il periodo di giacenza, cosicché, in tali ipotesi, va dichiarata, anche d'ufficio, la nullità, per difetto di contraddittorio, del provvedimento emesso all'esito di un giudizio a cui il curatore non sia stato chiamato a partecipare.
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Note
Testo codicistico sul foglio degli annunzi legali preservato. Art. 31, commi 1 e 3, L. 340/2000: abolizione; Gazzetta Ufficiale se il foglio era unica forma di pubblicità. Condizione esplicita, senza assorbire comunicazioni, iscrizioni o trascrizioni ulteriori. Il canale concretamente dovuto resta da determinare nella procedura applicabile.