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Codice civile

Art. 540 c.c. — Riserva a favore del coniuge 

Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo X — Dei legittimari; Sezione I — Dei diritti riservati ai legittimari

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli.

Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Al coniuge è riservata metà del patrimonio, salvo il concorso con i figli. Si aggiungono abitazione sulla casa familiare e uso dei mobili, quando siano del defunto o comuni. Il loro valore grava prima sulla disponibile, poi sulla riserva del coniuge e infine, se necessario, su quella dei figli. I diritti sulla casa non coincidono con una quota astratta di proprietà.

Esempio pratico

Il coniuge vive nella casa familiare del defunto: si verifica la titolarità e si stima il diritto di abitazione separatamente dalla quota di riserva.

Giurisprudenza

  • Abitazione familiare e possesso ereditario

    Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 1551, 2026, Rv. 677556-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La permanenza del coniuge superstite nella casa familiare dopo l'apertura della successione ab intestato costituisce legittimo esercizio del diritto d'abitazione ex art. 540, comma 2, c.c., con conseguente impossibilità di attribuire, alla relazione materiale fra il coniuge e l'immobile, la qualifica di possesso dei beni ereditari da parte di un chiamato all'eredità, agli effetti di cui all'art. 485 c.c..

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  • Abitazione e uso riconosciuti nella divisione

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 20635, 2025, Rv. 676005-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di successione legittima, il diritto di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2, c.c. è devoluto al coniuge del de cuius in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato ex lege, sicché la sua concreta attribuzione, in una controversia di divisione ereditaria, non è subordinata alla formulazione di una domanda giudiziale del coniuge superstite a favore del quale esso va quindi riconosciuto pur in assenza di un'espressa richiesta.

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  • Stima dell’abitazione con criteri dell’usufrutto

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 20635, 2025, Rv. 676005-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Nel giudizio di divisione ereditaria, la stima del diritto di abitazione del coniuge superstite può essere realizzata attraverso i criteri relativi al diritto di usufrutto, nonostante tali diritti differiscano per le facoltà che ne sono oggetto e la relativa disciplina, poiché l'obiettiva attitudine del bene destinato a casa coniugale a soddisfare esigenze abitative comporta una sostanziale identità delle utilità ricavabili dall'immobile da parte dell'usufruttuario e dell'habitator.

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Note

Massime ufficiali su permanenza nella casa, attribuzione in divisione e stima. Non riproposto 4329/2000 per escludere i diritti nella successione intestata alla luce dei precedenti successivi. Calcolo necessario distinto dall’attribuzione ab intestato.

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