Codice civile
Art. 580 c.c. — Diritti dei figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili
Libro II — Delle successioni · Titolo II — Delle successioni legittime; Capo I — Della successione dei parenti
Testo dell'articolo
Ai figli aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.
I figli hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Ai figli aventi diritto secondo il 279 spetta un assegno vitalizio commisurato alla rendita della quota che riceverebbero se la filiazione fosse riconosciuta o dichiarata. Possono chiederne la capitalizzazione; agli eredi compete la scelta di soddisfarla in denaro oppure in beni ereditari.
Esempio pratico
Un avente diritto al vitalizio chiede, nel giudizio e nel rispetto delle preclusioni, il capitale anziché i ratei: gli eredi possono valutare l’attribuzione di beni ereditari prevista dalla norma.
Giurisprudenza
Domanda di capitalizzazione e preclusioni processuali
Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 15833, 2026, Rv. 678922-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Ai sensi dell'art. 580, comma 2, c.c. i figli nati fuori del matrimonio hanno diritto di ottenere, su richiesta, la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma 1, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari; tale richiesta, frutto di una valutazione insindacabile dell'avente diritto, incide sul petitum (assegno capitalizzato in luogo dei ratei periodici) e, potendo sfociare anche nell'attribuzione di beni ereditari, a scelta degli eredi obbligati, integra una modificazione dell'originaria domanda, con cui è in rapporto di alternatività, la quale, benché ammissibile in corso di causa in quanto connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio senza compromissione delle potenzialità difensive della controparte né allungamento dei tempi processuali, va necessariamente proposta nel rispetto della preclusioni ex art. 183 c.p.c., con conseguente inammissibilità della stessa ove formulata solo all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
Fonte →