Codice civile
Art. 59 c.c. — Termine per la rinnovazione della istanza
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IV — Dell’assenza e della dichiarazione di morte presunta; Capo II — Della dichiarazione di morte presunta
Testo dell'articolo
L'istanza, quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Un’istanza di dichiarazione di morte presunta già rigettata non può essere riproposta subito. La norma impone di attendere almeno due anni prima di rinnovarla.
Questo intervallo riguarda una nuova istanza e non disciplina i mezzi di impugnazione del provvedimento di rigetto. Va distinto anche dal termine ordinario dell’articolo 58 e dai termini delle particolari scomparse regolati dall’articolo 60: sono requisiti con funzioni diverse.
Esempio pratico
L’istanza è rigettata nel 2026. Una nuova istanza non può essere ripresentata nel 2027 sulla sola base dell’articolo 59; il termine minimo è di due anni dal rigetto.