Codice civile
Art. 58 c.c. — Dichiarazione di morte presunta dell'assente
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IV — Dell’assenza e della dichiarazione di morte presunta; Capo II — Della dichiarazione di morte presunta
Testo dell'articolo
Quando sono trascorsi cinque anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia.
In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente.
Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La morte presunta richiede una sentenza: il semplice decorso del tempo non basta. Il termine ordinario vigente è di cinque anni dall’ultima notizia, ridotto rispetto ai precedenti dieci anni dalla legge n. 182 del 2025. La morte è dichiarata al giorno dell’ultima notizia, non alla data della sentenza.
Resta un limite ulteriore: devono essere trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell’assente. Possono presentare l’istanza il pubblico ministero e gli interessati indicati nell’articolo 50. Non è necessaria una precedente dichiarazione di assenza.
Esempio pratico
Di una persona nata nel 1980 non si hanno notizie dal 2020. Nel 2026 gli interessati possono chiedere la morte presunta, verificati tutti i presupposti; non devono aspettare il precedente termine decennale.
Giurisprudenza
Morte presunta e prescrizione della pensione di reversibilità
Corte di cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 17133, 2016, Rv. 640896 · Principio giurisprudenziale verificato — estratto della rassegna ufficiale
il diritto alla percezione della prestazione nasce dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa di morte presunta, con la conseguenza che anteriormente a tale momento non decorre il relativo termine di prescrizione del diritto.
Fonte →
Note
Termine ordinario ridotto da dieci a cinque anni dall’articolo 38 della L. 2 dicembre 2025, n. 182, in vigore dal 18 dicembre 2025. Il limite dei nove anni dal raggiungimento della maggiore età rimane nel testo.