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Art. 594 c.c. — Assegno ai figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili 

Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo III — Della capacità di ricevere per testamento

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli di cui all'articolo 279 un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposta in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Se il genitore non ha attribuito liberalità ai figli aventi titolo ex 279, eredi, legatari e donatari devono corrispondere l’assegno del 580 in proporzione a quanto ricevuto. Se vi sono attribuzioni in loro favore, gli aventi diritto possono rinunciarvi e chiedere l’assegno nei presupposti previsti.

Esempio pratico

Il genitore lascia beni a più beneficiari senza provvedere a un avente diritto all’assegno: l’obbligo si ripartisce in proporzione alle rispettive attribuzioni, non in quote uguali soltanto perché i beneficiari sono tre.

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