Codice civile
Art. 605 c.c. — Formalità del testamento segreto
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo IV — Della forma dei testamenti; Sezione I — Dei testamenti ordinari
Testo dell'articolo
La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con un'impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire ne estrarre senza rottura o alterazione.
Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Il testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo è stato scritto da altri.
Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli, e l'assistenza dei testimoni a tutte le formalità.
L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.
Se il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto della consegna, si osserva quel che è stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La scheda segreta deve essere sigillata in modo che non possa aprirsi senza alterazione e consegnata personalmente al notaio davanti a due testimoni, dichiarando che contiene il testamento. Il notaio verbalizza ricevimento, dichiarazione e sigillo. Le formalità si compiono senza interruzione; la norma disciplina anche l’impossibilità di firmare e la comunicazione del testatore che non può parlare.
Esempio pratico
Il testatore consegna al notaio una busta sigillata: il verbale deve attestare le formalità e portare le firme richieste, non soltanto registrare un deposito generico.
Giurisprudenza
Attestazione notarile e prova dell’incapacità
Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 2741, 1982 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il giudizio di lucidità espresso nel verbale notarile può indicare che, durante la consegna, non erano percepibili segnali di incapacità. Non preclude però agli interessati di dimostrare il contrario con le prove ammesse: l’apprezzamento del notaio non rende incontestabile lo stato mentale.
Fonte →