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Codice civile

Art. 606 c.c. — Nullità del testamento per difetto di forma 

Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo IV — Della forma dei testamenti; Sezione I — Dei testamenti ordinari

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio.

Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La mancanza di autografia o della firma rende nullo l’olografo. Nel testamento notarile sono essenziali la redazione scritta del notaio e le firme del notaio e del testatore, salvo le forme ammesse per chi non può firmare. Gli altri difetti di forma comportano annullabilità, con azione entro cinque anni dall’esecuzione delle disposizioni.

Esempio pratico

Un olografo senza data viene impugnato: il vizio va distinto dalla mancanza della firma e il termine si calcola dall’esecuzione, non automaticamente dalla morte.

Giurisprudenza

  • Contraddittorio nell’impugnazione per falsità

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 28043, 2023, Rv. 669170-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In caso di impugnazione del testamento correlata alla falsità del medesimo, rivestono la qualità di litisconsorti necessari non solo tutti coloro che, una volta appurata la nullità dello stesso, potrebbero vantare diritti sulla successione in qualità di eredi legittimi, ma anche tutti i beneficiari delle disposizioni a titolo universale o particolare contenute nella scheda testamentaria, non essendo concepibile che, all'esito dello stesso processo, un testamento possa essere ritenuto valido (o invalido) nei confronti dell'erede istituito e invalido (o valido) nei confronti del legatario.

    Fonte →
  • Data mancante e intervento del terzo

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 30237, 2023, Rv. 669224-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Nel testamento olografo l'omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l'annullabilità; l'apposizione di questa ad opera di terzi, invece, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l'autografia stessa dell'atto, senza che rilevi l'importanza dell'alterazione. Peraltro, l'intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce al negozio mortis causa di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del de cuius. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la data apposta da un terzo integrasse una nullità di carattere formale, suscettibile di conferma ex art. 590 c.c., tenuto conto che l'erede legittimo aveva dato volontaria e consapevole esecuzione al testamento, consegnando ai legatari i beni immobili che la testatrice gli aveva lasciato).

    Fonte →

Note

La prescrizione quinquennale dell’annullamento per difetti formali decorre dall’esecuzione. Data mancante e intervento di terzi nella formazione producono vizi diversi; l’alterazione successiva richiede ricostruzione della scheda originaria.

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