Codice civile
Art. 61 c.c. — Data della morte presunta
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IV — Dell’assenza e della dichiarazione di morte presunta; Capo II — Della dichiarazione di morte presunta
Testo dell'articolo
Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell'articolo precedente, la sentenza determina il giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa nell'operazione bellica o nell'infortunio, e nel caso indicato dal n. 2 il giorno a cui risale l'ultima notizia.
Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Nei casi speciali dell’articolo 60 la sentenza deve fissare la data della morte presunta secondo la situazione concreta. Per la scomparsa in operazioni belliche o nell’infortunio individua il giorno e, se possibile, l’ora della scomparsa; per la prigionia o internamento individua il giorno dell’ultima notizia.
Se l’ora non può essere stabilita, la morte si considera avvenuta alla fine del giorno indicato. Questa data serve a collocare gli effetti giuridici, anche successori, nel tempo.
Esempio pratico
Nel naufragio è certo il giorno della scomparsa, ma non l’ora. La sentenza colloca la morte presunta alla fine di quel giorno, senza fissare arbitrariamente un’ora intermedia.