Codice civile
Art. 62 c.c. — Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IV — Dell’assenza e della dichiarazione di morte presunta; Capo II — Della dichiarazione di morte presunta
Testo dell'articolo
La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60 può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte.
Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50.
Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Nei casi speciali dell’articolo 60 si può chiedere la morte presunta quando non è stato possibile compiere gli accertamenti richiesti per formare l’atto di morte. La procedura affronta quindi una morte non documentabile nelle forme ordinarie.
La dichiarazione richiede una sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o degli interessati indicati nell’articolo 50. Se i presupposti della morte presunta non risultano sufficienti, il tribunale può dichiarare l’assenza: la soluzione meno intensa non è però automatica.
Esempio pratico
Dopo un infortunio non è possibile recuperare il corpo e compiere gli accertamenti necessari all’atto di morte. Gli interessati possono chiedere la sentenza di morte presunta secondo gli articoli 60 e 62.