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Codice civile

Art. 625 c.c. — Erronea indicazione dell'erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione 

Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se la persona dell'erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la disposizione ha effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare.

La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della disposizione è stata erroneamente indicata o descritta, ma è certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Un errore nel nome dell’erede o del legatario non invalida la disposizione se il destinatario si identifica con certezza dal contesto o altrimenti. Lo stesso vale per una cosa descritta erroneamente ma riconoscibile senza equivoci.

Esempio pratico

La scheda usa un cognome inesatto, ma i riferimenti familiari identificano una sola persona: l’errore materiale non basta a eliminare il lascito.

Giurisprudenza

  • Omonimia e identificazione univoca

    Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 8899, 2013 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Il nome e il cognome possono lasciare un dubbio fra omonimi, ma la disposizione si conserva se riferimenti oggettivi consentono di individuare una sola persona. La ricostruzione può considerare dati esterni specifici, purché chiariscano l’identità voluta e non sostituiscano una scelta mancante.

    Fonte →

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