Codice civile
Art. 627 c.c. — Disposizione fiduciaria
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta.
Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in cui l'istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci a ricevere.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Non è ammessa l’azione per provare che il beneficiario indicato è soltanto apparente e deve trasferire ad altra persona. Se esegue spontaneamente il patto fiduciario, normalmente non può chiedere la restituzione, salvo incapacità. Restano i casi di interposizione per eludere divieti di ricevere.
Esempio pratico
Una persona sostiene di essere il destinatario segreto del lascito intestato a un altro: il mero accordo fiduciario non fonda l’azione vietata.