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Codice civile

Art. 630 c.c. — Disposizioni a favore dei poveri 

Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l'uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza.

La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l'uso o il pubblico istituto non può o non vuole accettare l'incarico.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il lascito genericamente rivolto ai poveri, senza precisazioni, si riferisce ai poveri del luogo dell’ultimo domicilio. La regola suppletiva opera anche se l’incaricato di determinarne l’uso non può o non vuole accettare. Il riferimento all’ente comunale di assistenza va coordinato con il trasferimento ai comuni previsto dal D.P.R. 616/1977.

Esempio pratico

La scheda destina beni ai bisognosi senza indicare un ente: si verifica il domicilio finale e il Comune subentrato nelle attribuzioni del disciolto ECA.

Giurisprudenza

  • Ente incaricato e regola suppletiva per i poveri

    Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 4283, 2011 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Il lascito ai bisognosi può essere attuato tramite un ente che il testatore abbia effettivamente individuato. Prima di applicare la devoluzione prevista per una designazione generica, occorre interpretare i riferimenti della scheda per stabilire se contengano già l’indicazione dell’organizzazione incaricata.

    Fonte →

Note

L’ente comunale di assistenza menzionato nella citazione è disciolto. Il comma ottavo dell’articolo 25 D.P.R. 616/1977 trasferisce attribuzioni, rapporti patrimoniali e personale ai comuni entro il 30 giugno 1978. La pronuncia costituzionale 173/1981, riportata nella nota ufficiale, colpisce altre parti relative alle IPAB e non il comma ottavo sugli ECA. Coordinamento dichiarato con il Comune subentrato, senza riscrittura silenziosa della citazione.

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