Codice civile
Art. 635 c.c. — Condizione di reciprocità
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione II — Delle disposizioni condizionali, a termine e modali
Testo dell'articolo
È nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell'erede o del legatario.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
È nulla la disposizione fatta a condizione che il beneficiario, a propria volta, favorisca nel suo testamento il disponente. Il divieto tutela la libertà del testamento e impedisce la reciprocità vincolante.
Esempio pratico
Il testatore lascia beni soltanto se il destinatario lo nomina nel proprio testamento: la clausola incontra la nullità della disposizione prevista dal 635.