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Art. 635 c.c. — Condizione di reciprocità 

Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione II — Delle disposizioni condizionali, a termine e modali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

È nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell'erede o del legatario.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

È nulla la disposizione fatta a condizione che il beneficiario, a propria volta, favorisca nel suo testamento il disponente. Il divieto tutela la libertà del testamento e impedisce la reciprocità vincolante.

Esempio pratico

Il testatore lascia beni soltanto se il destinatario lo nomina nel proprio testamento: la clausola incontra la nullità della disposizione prevista dal 635.

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