Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 636 c.c. — Divieto di nozze 

Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione II — Delle disposizioni condizionali, a termine e modali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

È illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori.

Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La condizione che impedisce prime o successive nozze è illecita. Sono però ammesse le attribuzioni specifiche di usufrutto, uso, abitazione o prestazioni periodiche per il tempo del celibato o della vedovanza: il godimento dura finché permane quello stato.

Esempio pratico

Il lascito attribuisce una pensione alla vedova per la durata della vedovanza: si verifica se rientra nell’eccezione, diversa dal divieto generale di risposarsi.

Giurisprudenza

  • Prestazione per la durata della vedovanza

    Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 1834, 1973 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Per le attribuzioni limitate espressamente al periodo di celibato o vedovanza, le nozze segnano la cessazione del godimento per il futuro, mentre resta acquisito ciò che è stato goduto prima. Il precedente riferisce la disciplina a entrambi i sessi e la distingue dal divieto generale di sposarsi.

    Fonte →

Note

Escluso il precedente editoriale 150/1985 come affermazione generale della liceità dell’obbligo di sposarsi; 8941/2009 segnala la tutela della libertà matrimoniale. 1834/1973 utilizzato soltanto sul godimento previsto durante celibato o vedovanza.

Articoli collegati