Codice civile
Art. 643 c.c. — Amministrazione in caso di eredi nascituri
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione II — Delle disposizioni condizionali, a termine e modali
Testo dell'articolo
Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l'amministratore dell'eredità è una persona diversa.
Se è chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e alla madre.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Per il figlio non ancora concepito di una persona vivente nominata dal testatore, il genitore rappresenta il nascituro mentre l’amministrazione segue le regole richiamate e può spettare ad altro soggetto. Se il beneficiario è già concepito, l’amministrazione spetta al padre e alla madre.
Esempio pratico
Il testamento favorisce un futuro figlio di una persona già vivente: si distinguono la rappresentanza del genitore e l’amministrazione dei beni.