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Art. 643 c.c. — Amministrazione in caso di eredi nascituri 

Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione II — Delle disposizioni condizionali, a termine e modali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l'amministratore dell'eredità è una persona diversa.

Se è chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e alla madre.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Per il figlio non ancora concepito di una persona vivente nominata dal testatore, il genitore rappresenta il nascituro mentre l’amministrazione segue le regole richiamate e può spettare ad altro soggetto. Se il beneficiario è già concepito, l’amministrazione spetta al padre e alla madre.

Esempio pratico

Il testamento favorisce un futuro figlio di una persona già vivente: si distinguono la rappresentanza del genitore e l’amministrazione dei beni.

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