Codice civile
Art. 642 c.c. — Persone a cui spetta l'amministrazione
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione II — Delle disposizioni condizionali, a termine e modali
Testo dell'articolo
L'amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione, ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l'erede condizionale vi è il diritto di accrescimento.
Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l'amministrazione spetta al presunto erede legittimo.
In ogni caso l'autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’amministrazione spetta, nell’ordine previsto, al sostituito, ai coeredi che potrebbero accrescere oppure al presumibile erede legittimo. Per giusti motivi il giudice può disporre diversamente.
Esempio pratico
Il testatore ha nominato un sostituto: si controlla se a lui spetti l’amministrazione durante la pendenza, prima di affidarla al presumibile erede legittimo.