Codice civile
Art. 645 c.c. — Condizione sospensiva potestativa senza termine
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione II — Delle disposizioni condizionali, a termine e modali
Testo dell'articolo
Se la condizione apposta all'istituzione di erede o al legato è sospensiva potestativa e non è indicato il termine per l'adempimento, gli interessati possono adire l'autorità giudiziaria perché fissi questo termine.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se la condizione sospensiva dipende dalla volontà dell’erede o legatario e il testatore non ha indicato un termine, il giudice può fissarlo su domanda degli interessati.
Esempio pratico
Il beneficiario deve compiere una scelta, ma la scheda non stabilisce entro quando: un interessato chiede al giudice un termine.