Codice civile
Art. 646 c.c. — Retroattività della condizione
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione II — Delle disposizioni condizionali, a termine e modali
Testo dell'articolo
L'adempimento della condizione ha effetto retroattivo; ma l'erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non è tenuto a restituire i frutti se non dal giorno in cui la condizione si è verificata. L'azione per la restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’avveramento della condizione retroagisce all’apertura della successione. In caso di condizione risolutiva, però, l’erede o legatario restituisce i frutti soltanto dal suo avveramento; l’azione relativa ai frutti si prescrive in cinque anni.
Esempio pratico
La condizione risolutiva si verifica dopo anni: la restituzione dei frutti segue la regola speciale, senza recuperarli automaticamente tutti dalla morte.
Giurisprudenza
Morte del beneficiario durante la pendenza
Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 1701, 1969 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il decesso dell’istituito dopo il testatore, ma prima dell’evento sospensivo, non rende da solo invalida la disposizione. L’effetto retroattivo della condizione permette di ricondurne l’efficacia all’apertura della successione, superando la diversa regola del codice precedente.
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