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Art. 664 c.c. — Adempimento del legato di genere 

Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione III — Dei legati

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere, la scelta, quando dal testatore non è affidata al legatario o a un terzo, spetta all'onerato. Questi è obbligato a dare cose di qualità non inferiore alla media; ma se nel patrimonio ereditario vi è una sola delle cose appartenenti al genere indicato, l'onerato non ha facoltà né può essere obbligato a prestarne un'altra, salvo espressa disposizione contraria del testatore.

Se la scelta è lasciata dal testatore al legatario o a un terzo, questi devono scegliere una cosa di media qualità; ma se cose del genere indicato si trovano nell'eredità, il legatario può scegliere la migliore.

Se il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta a norma del terzo comma dell'art. 631.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Per un legato generico sceglie normalmente l’onerato e deve offrire qualità almeno media. Se nell’asse esiste un solo bene di quel genere, non può darne uno diverso salvo volontà contraria. Quando scelgono legatario o terzo, la qualità deve essere media; il legatario può però scegliere il migliore fra i beni del genere presenti nell’asse.

Esempio pratico

Fra diversi vini ereditari il legatario autorizzato a scegliere può prendere il migliore; un terzo non gode automaticamente della stessa facoltà.

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