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Art. 667 c.c. — Accessioni della cosa legata 

Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione III — Dei legati

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La cosa legata, con tutte le sue pertinenze, deve essere prestata al legatario nello stato in cui si trova al tempo della morte del testatore.

Se è stato legato un fondo, sono comprese nel legato anche le costruzioni fatte nel fondo, sia che esistessero già al tempo della confezione del testamento, sia che non esistessero, salva in ogni caso l'applicabilità del secondo comma dell'art. 686.

Se il fondo legato è stato accresciuto con acquisti posteriori, questi sono dovuti al legatario, purché siano contigui al fondo e costituiscano con esso una unità economica.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il bene legato comprende le pertinenze esistenti alla morte. Il fondo comprende anche le costruzioni, anteriori o successive al testamento, salva la regola sulla trasformazione. Gli acquisti di terreni successivi entrano nel lascito soltanto se contigui e uniti al fondo in un’unica realtà economica.

Esempio pratico

Dopo il testamento viene acquistata una striscia confinante: la contiguità da sola non dimostra l’unità economica richiesta.

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