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Codice civile

Art. 668 c.c. — Adempimento del legato 

Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione III — Dei legati

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se la cosa legata è gravata da una servitù, da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria, il peso ne è sopportato dal legatario.

Se la cosa legata è vincolata per una rendita semplice, un censo o altro debito dell'eredità, o anche di un terzo, l'erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, qualora il testatore non abbia diversamente disposto.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Le servitù e i pesi inerenti al fondo gravano sul legatario. Per rendite semplici, censi o altri debiti ereditari o di terzi, il pagamento di interessi, annualità e capitale spetta invece all’erede, salvo diversa volontà.

Esempio pratico

L’immobile necessita di pagare una parcella professionale pregressa: il solo collegamento materiale con il bene non trasferisce il debito al legatario.

Giurisprudenza

  • Parcella professionale distinta dal peso inerente

    Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 6674, 1981 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Il credito per attività professionale svolta sul bene non diventa per questo un peso che segue la cosa legata. Per porre tale pagamento sul legatario in luogo dell’erede, il precedente richiede un apposito obbligo testamentario, anziché il solo legame dell’attività con l’immobile.

    Fonte →

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