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Art. 687 c.c. — Revocazione per sopravvenienza di figli 

Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione V — Della revocazione delle disposizioni testamentarie

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benchè postumo, anche adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio.

La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento.

La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.

Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Le disposizioni di chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al testamento sono revocate di diritto nei casi previsti di esistenza, sopravvenienza o riconoscimento. La regola non opera se il testatore aveva già provveduto a quel caso; la disposizione torna efficace nei presupposti dell’ultimo comma.

Esempio pratico

Chi testava conoscendo già un figlio ne ha poi un altro: non si applica automaticamente la revoca eccezionale del 687.

Giurisprudenza

  • Nuovo figlio quando esistevano figli conosciuti

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 28043, 2023, Rv. 669170-03 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Il testamento redatto dal de cuius che, al momento della sua predisposizione, già avesse figli, dei quali fosse nota l'esistenza, non è soggetto a revocazione per il caso di successiva sopravvenienza di un altro figlio, ex art. 687 c.c., attesa la natura eccezionale - e, dunque, non suscettibile di applicazione analogica o estensiva - di tale disposizione, che contempla la diversa ipotesi in cui il testamento sia stato predisposto da chi non aveva o ignorava di aver figli o discendenti.

    Fonte →

Note

Testo vigente senza i marcatori di soppressione. La massima 28043/2023, Rv. 669170-03, non estende la revoca al testatore che già conosceva figli. Gli altri Rv della stessa decisione trattano questioni processuali.

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