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Codice civile

Art. 686 c.c. — Alienazione e trasformazione della cosa legata 

Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione V — Della revocazione delle disposizioni testamentarie

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'alienazione che il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto, revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, anche quando l'alienazione è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso, ovvero la cosa ritorna in proprietà del testatore.

Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un'altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione.

È ammessa la prova di una diversa volontà del testatore.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’alienazione della cosa legata revoca il legato per la parte alienata, anche con patto di riscatto e anche se il bene ritorna al testatore. Opera anche per determinate alienazioni annullabili e per trasformazioni che fanno perdere forma e denominazione originarie. Si può provare una diversa volontà.

Esempio pratico

Il testatore vende il bene e lo riacquista: il ritorno nel patrimonio non ripristina da solo il legato.

Giurisprudenza

  • Trascrizione incapace di ricreare il legato revocato

    Corte di cassazione, sez. II, ordinanza n. 20114, 2023 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La trascrizione dell’acquisto successorio non fornisce un titolo che il lascito ha perduto con l’alienazione del bene da parte del testatore. Il precedente ne distingue la funzione di continuità pubblicitaria dalla possibilità di opporre al compratore un acquisto ereditario ormai privo di base.

    Fonte →

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