Codice civile
Art. 689 c.c. — Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo VI — Delle sostituzioni; Sezione I — Della sostituzione ordinaria
Testo dell'articolo
Possono sostituirsi più persone a una sola e una sola a più.
La sostituzione può anche essere reciproca tra i coeredi istituiti. Se essi sono stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra le quote fissate nella prima istituzione si presume ripetuta anche nella sostituzione. Se nella sostituzione insieme con gli istituiti è chiamata un'altra persona, la quota vacante viene divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La sostituzione può chiamare più persone al posto di una, una al posto di più, oppure operare reciprocamente fra coeredi. Fra quote disuguali si presume ripetuta la proporzione; con un ulteriore sostituto estraneo la quota vacante si divide in parti uguali fra tutti i sostituiti.
Esempio pratico
Due coeredi di quote diverse sono sostituti reciproci: si controlla la proporzione, salvo l’ingresso del terzo designato nella sostituzione.