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Art. 688 c.c. — Casi di sostituzione ordinaria 

Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo VI — Delle sostituzioni; Sezione I — Della sostituzione ordinaria

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il testatore può sostituire all'erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredità.

Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il testatore può nominare un sostituto se l’erede iniziale non può o non vuole accettare. Se prevede solo uno dei due casi, si presume compreso anche l’altro, salvo volontà diversa.

Esempio pratico

È nominato un sostituto per la rinuncia: si verifica se la disposizione copra anche la premorienza.

Giurisprudenza

  • Interpretazione della clausola e sostituzione ordinaria

    Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 5487, 2024, Rv. 670484-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare, secondo il principio generale ex art. 1362 c.c., l'effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto mortis causa, nel rispetto del principio di conservazione, sicché viola l'art. 1367 c.c. il giudice che opti immotivatamente per l'interpretazione invalidante di una disposizione testamentaria in realtà suscettibile di interpretazioni alternative. (Nella specie, con riguardo a un testamento con cui la de cuius aveva istituito erede il marito, prevedendo a suo carico l'obbligo morale di riscrivere l'atto, dopo la sua morte, e di istituire eredi i cognati, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, all'esito della premorienza del coniuge istituito, aveva escluso la configurabilità del meccanismo della sostituzione ex art. 688 c.c., in favore dei cognati).

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