Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 69 c.c. — Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IV — Dell’assenza e della dichiarazione di morte presunta; Capo III — Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l’esistenza o di cui è stata dichiarata la morte presunta

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto è nato.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Chi rivendica un diritto in nome di una persona della quale si ignora l’esistenza deve provare che questa persona era in vita quando il diritto è nato. L’incertezza sull’esistenza non può essere superata semplicemente affermando che nessuno ne ha provato la morte.

Il momento decisivo è la nascita del singolo diritto. Le successioni nelle quali la persona sarebbe chiamata seguono poi le regole degli articoli 70 e 71, che evitano di bloccare indefinitamente l’attribuzione dei beni.

Esempio pratico

Un rappresentante reclama per lo scomparso un diritto sorto nel 2024. Deve provare che lo scomparso esisteva nel 2024, non soltanto che fosse vivo molti anni prima.

Articoli collegati