Codice civile
Art. 68 c.c. — Nullità del nuovo matrimonio
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IV — Dell’assenza e della dichiarazione di morte presunta; Capo II — Della dichiarazione di morte presunta
Testo dell'articolo
Il matrimonio contratto a norma dell'art. 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza.
Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo.
La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se la persona dichiarata morta presunta ritorna o ne viene accertata l’esistenza, il nuovo matrimonio contratto dal coniuge ai sensi dell’articolo 65 è nullo. La legge salva gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo.
La nullità non può però essere pronunciata se si accerta la morte effettiva della persona, anche quando questa morte risale a una data successiva alle nuove nozze. È una disciplina particolare: occorre distinguere attentamente la prova dell’esistenza dalla prova della morte.
Esempio pratico
Il primo coniuge ritorna dopo le nuove nozze celebrate ai sensi dell’articolo 65: si applica la nullità del nuovo vincolo, con salvezza degli effetti civili. L’esito cambia se viene invece accertata la sua morte.