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Codice civile

Art. 700 c.c. — Facoltà di nomina e di sostituzione 

Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo VII — Degli esecutori testamentari

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione.

Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.

Il testatore può autorizzare l'esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell'ufficio.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il testatore può nominare più esecutori e relativi sostituti. Gli esecutori agiscono insieme salvo ripartizione delle attribuzioni o urgenza conservativa. Può autorizzare l’esecutore a nominare un proprio sostituto se non riesce a continuare.

Esempio pratico

Due esecutori sono nominati senza divisione dei compiti: di regola decidono insieme; un intervento urgente per salvare un bene segue l’eccezione.

Giurisprudenza

  • Ufficio dell’esecutore distinto dalla qualità di erede

    Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 24147, 2015 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    L’esecutore è incaricato personalmente di attuare la volontà testamentaria e compie gli atti consentiti in nome proprio, con effetti sulla massa ereditaria. Il precedente collega possesso e gestione dei beni allo svolgimento dell’ufficio, non a un acquisto dell’eredità da parte dell’esecutore.

    Fonte →

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