Codice civile
Art. 71 c.c. — Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IV — Dell’assenza e della dichiarazione di morte presunta; Capo III — Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l’esistenza o di cui è stata dichiarata la morte presunta
Testo dell'articolo
Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione.
La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La devoluzione dei beni ad altri, prevista per l’incertezza sull’esistenza di una persona, non elimina la sua petizione di eredità e gli altri suoi diritti. Possono farli valere anche eredi o aventi causa nei rispettivi presupposti.
Restano però gli effetti della prescrizione e dell’usucapione. La restituzione dei frutti è dovuta soltanto dalla costituzione in mora: non tutti i proventi percepiti prima devono essere automaticamente restituiti. Il titolo dell’articolo non va letto come estinzione immediata di qualsiasi diritto.
Esempio pratico
La persona scomparsa prova di essere stata in vita quando morì il parente. Può reclamare l’eredità, valutando i limiti maturati nel tempo; per i frutti conta la costituzione in mora.