Codice civile
Art. 77 c.c. — Limite della parentela
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo V — Della parentela e dell’affinità
Testo dell'articolo
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Come regola generale, la legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado. Ciò non impedisce di ricostruire un legame genealogico più lontano, ma ne limita il rilievo giuridico ordinario.
La stessa disposizione salva alcuni effetti specialmente determinati. Prima di attribuire o negare un diritto bisogna perciò controllare la norma specifica: un limite più ristretto può valere per una certa prestazione o successione, mentre un effetto speciale può essere previsto espressamente oltre il limite generale.
Esempio pratico
Due persone documentano un antenato comune e una parentela di settimo grado. Il legame genealogico non basta per rivendicare effetti giuridici ordinari, salvo una disposizione speciale pertinente.