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Codice civile

Art. 81 c.c. — Risarcimento dei danni 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo I — Della promessa di matrimonio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti.

Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.

La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il risarcimento previsto dalla norma richiede una promessa reciproca nelle forme indicate: atto pubblico, scrittura privata o richiesta delle pubblicazioni, da parte di maggiorenni o del minore autorizzato. Se un promittente rifiuta senza giusto motivo, risponde delle spese e obbligazioni assunte a causa della promessa, entro la condizione delle parti.

Risponde anche chi, con la propria colpa, dà all’altro un giusto motivo di rifiuto. La domanda va proposta entro un anno dal rifiuto. Il semplice dolore della rottura non produce automaticamente questo risarcimento.

Esempio pratico

Dopo la richiesta delle pubblicazioni, un promittente rinuncia senza giusto motivo. L’altro può chiedere entro un anno il rimborso delle spese documentate per le nozze, entro i limiti previsti dalla norma.

Giurisprudenza

  • Matrimonio canonico non trascritto e promessa di matrimonio

    Corte di cassazione, sez. III civile, ordinanza n. 24409, Rv. 676179-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    L'omessa trascrizione del matrimonio concordatario non è assimilabile alla promessa di matrimonio ex art. 81 c.c., neppure in via estensiva o analogica, in quanto lo scambio dei consensi dei nubendi non implica una mera promessa di future nozze, ma completa la fattispecie dal punto di vista del diritto canonico ed è anche di per sé idoneo a produrre effetti civili, ove seguito dalla richiesta di trascrizione, entro cinque giorni, al parroco del luogo ove il matrimonio è stato celebrato, ovvero, successivamente, anche per iniziativa di uno solo dei contraenti, purché con il consenso dell'altro.

    Fonte →
  • Libertà di rinunciare alle nozze e responsabilità speciale

    Corte di cassazione, sez. VI–III civile, ordinanza n. 9, 2012, Rv. 621150 · Principio giurisprudenziale verificato — estratto della rassegna ufficiale

    essendo la scelta di non contrarre matrimonio un atto di libertà incoercibile, colui il quale receda ingiustificatamente dalla promessa di matrimonio può andare incontro alla speciale responsabilità di cui all'art. 81 cod. civ., ma non alla generale responsabilità aquiliana ai sensi art. 2043 cod. civ., né all'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale.

    Fonte →

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