Codice civile
Art. 82 c.c. — Matrimonio celebrato davanti a ministri di culto cattolico
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo II — Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto
Testo dell'articolo
Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico segue il Concordato e le leggi speciali. La celebrazione religiosa e gli effetti civili vanno distinti: per il matrimonio concordatario rilevano anche le condizioni della trascrizione nei registri dello stato civile.
La giurisprudenza ufficiale verificata chiarisce i presupposti della trascrizione successiva e distingue la mancata trascrizione dalla promessa di matrimonio. Anche la nullità pronunciata da un giudice ecclesiastico richiede il procedimento e i controlli previsti per avere efficacia nell’ordinamento civile.
Esempio pratico
Due persone celebrano un matrimonio canonico e chiedono successivamente la trascrizione. Si verificano consenso e condizioni della disciplina concordataria; il rito religioso da solo non risolve ogni questione sugli effetti civili.
Giurisprudenza
Consenso alla trascrizione successiva
Corte di cassazione, sez. III civile, ordinanza n. 24409, Rv. 676179-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L'eventuale rifiuto opposto da uno dei nubendi alla trascrizione del matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico non costituisce atto illecito, dal momento che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, ult. periodo, della legge n. 121 del 1985, il consenso di entrambi integra il presupposto stesso per la suddetta trascrizione, a differenza della previgente disciplina di cui all'art. 14, comma 1, della l. n. 847 del 1929, che la contemplava quale adempimento necessario, espletabile su iniziativa di chiunque vi avesse interesse.
Fonte →Controllo della nullità ecclesiastica per incapacità
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 28307, Rv. 669165-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Ai fini della delibazione delle sentenze ecclesiastiche, la convivenza ultratriennale non costituisce un limite di ordine pubblico in presenza di un vizio di capacità ai sensi dell'art. 120 c.c., il quale, ai sensi della ricordata disposizione, non è, tuttavia, integrato dalla mera deficienza caratteriale o immaturità del coniuge, testimoniata dalla mancata valutazione della rilevanza dell'indissolubilità del matrimonio concordatario, in quanto l'incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini non si traduce in un deficit psichico, ossia in un vero stato patologico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto e sul corretto formarsi della sua volontà cosciente. Spetta, peraltro, alla corte d'appello, quale giudice della delibazione, il controllo sulla circostanza se i vizi, come riscontrati dalla sentenza del tribunale ecclesiastico, si inquadrino in una delle cause di nullità del matrimonio riconosciute dall'ordinamento italiano.
Fonte →