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Codice civile

Art. 100 c.c. — Riduzione del termine e omissione della pubblicazione 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione II — Delle formalità preliminari del matrimonio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.

Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.

Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il tribunale può ridurre il termine delle pubblicazioni per gravi motivi, con decreto non impugnabile, sentito il pubblico ministero. La riduzione deve essere indicata nella pubblicazione. Per ometterla del tutto occorrono invece cause gravissime.

In quest’ultimo caso gli sposi dichiarano davanti al cancelliere l’assenza degli impedimenti degli articoli 85–89. Il cancelliere deve leggere quegli articoli e ammonirli sull’importanza e sulle conseguenze dell’attestazione. L’ultimo comma è abrogato. Riduzione e omissione non eliminano i requisiti sostanziali per sposarsi.

Esempio pratico

Una necessità eccezionale rende urgente il matrimonio. Gli interessati chiedono al tribunale la riduzione o, per cause gravissime, l’omissione, senza poterla decidere autonomamente e rendendo le dichiarazioni richieste.

Note

Abrogazioni previste dall’articolo 110, comma 3, del D.P.R. n. 396/2000: ultimo comma. Per la procedura vigente si applicano le norme coordinate dello stato civile.

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