Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 101 c.c. — Matrimonio in imminente pericolo di vita 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione II — Delle formalità preliminari del matrimonio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa.

L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Se uno degli sposi è in imminente pericolo di vita, l’ufficiale del luogo può celebrare senza pubblicazioni e senza l’assenso eventualmente richiesto. Prima gli sposi devono giurare che non esistono impedimenti non dispensabili. Nell’atto l’ufficiale indica come ha accertato il pericolo. L’urgenza semplifica le formalità, ma non rende superabili tutti gli impedimenti.

Esempio pratico

Una persona ricoverata rischia di morire a breve: l’ufficiale accerta la situazione, raccoglie il giuramento e documenta le ragioni della celebrazione urgente.

Articoli collegati