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Codice civile

Art. 99 c.c. — Termine per la celebrazione del matrimonio 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione II — Delle formalità preliminari del matrimonio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.

Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Le nozze non possono essere celebrate prima del quarto giorno successivo al compimento delle pubblicazioni. È un intervallo distinto dalla durata della pubblicazione stessa: non si conta dalla semplice presentazione della richiesta.

Se il matrimonio non è celebrato entro i centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera non avvenuta e non può essere utilizzata indefinitamente. Il calendario va quindi ricostruito dalla conclusione della pubblicazione, verificando anche eventuali provvedimenti speciali e le eccezioni previste dalla legge.

Esempio pratico

Le pubblicazioni terminano il 10 giugno: in via ordinaria non si celebrano nozze l’11 giugno, ma si attende almeno il quarto giorno successivo. Superati centottanta giorni senza nozze, quelle pubblicazioni non sono più utilizzabili.

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