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Codice civile

Art. 102 c.c. — Persone che possono fare opposizione 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione II — Delle formalità preliminari del matrimonio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione.

Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore.

Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.

Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'art. 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.

Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’opposizione può essere proposta soltanto dai soggetti che la legge individua: genitori e, in loro mancanza, altri ascendenti e collaterali entro il terzo grado; tutore o curatore; coniuge già esistente. Per il divieto temporaneo di nuove nozze sono legittimati anche i soggetti specificati dalla norma. Il pubblico ministero deve opporsi se conosce un impedimento e anche, nel caso previsto, per l’infermità mentale che impedisce di promuovere l’interdizione a causa dell’età.

Esempio pratico

Il coniuge scopre che il proprio partner intende celebrare un altro matrimonio mentre il primo vincolo esiste: può proporre opposizione.

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