Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 1038 c.c. — Indennità per l'imposizione della servitù 

Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo II — Delle servitù coattive; Sezione I — Dell’acquedotto e dello scarico coattivo

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Prima d'imprendere la costruzione dell'acquedotto, chi vuol condurre acqua per il fondo altrui deve pagare il valore, secondo la stima, dei terreni da occupare, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo, oltre l'indennità per i danni, ivi compresi quelli derivanti dalla separazione in due o più parti o da altro deterioramento del fondo da intersecare.

Per i terreni, però, che sono occupati soltanto per il deposito delle materie estratte e per il getto dello spurgo non si deve pagare che la metà del valore del suolo, e sempre senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti; ma nei terreni medesimi il proprietario del fondo servente può fare piantagioni e rimuovere e trasportare le materie ammucchiate, purché tutto segua senza danno dell'acquedotto, del suo spurgo e della sua riparazione.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Prima dei lavori si corrispondono il valore del terreno occupato e i danni ulteriori. Per le sole aree di deposito e spurgo il valore del suolo è dimezzato, con uso residuo protetto.

Esempio pratico

La stima distingue sedime della condotta, area di deposito e danno da divisione del fondo.

Giurisprudenza

  • Disciplina speciale delle opere pubbliche

    Corte di cassazione, sez. I, n. 16495, 2019 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Per l'asservimento regolato dal testo unico espropriativo, la stima segue la disciplina speciale e la compressione effettiva del diritto. Non si traspone automaticamente il valore integrale previsto dall'art. 1038.

    Fonte →

Articoli collegati