Codice civile
Art. 1054 c.c. — Interclusione per effetto di alienazione o di divisione
Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo II — Delle servitù coattive; Sezione IV — Del passaggio coattivo
Testo dell'articolo
Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall'altro contraente il passaggio senza alcuna indennità.
La stessa norma si applica in caso di divisione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Quando una vendita a titolo oneroso o una divisione crea l’interclusione, il passaggio può essere richiesto all’altro contraente senza indennità. La norma attribuisce una tutela specifica collegata all’operazione che ha prodotto l’isolamento. Non significa che ogni fondo derivato da un frazionamento abbia per sempre un accesso gratuito a carico di qualunque vicino. Vanno ricostruiti l’atto originario, i soggetti coinvolti e l’eventuale trasmissione della posizione giuridica; in mancanza dei presupposti può operare la disciplina generale del passaggio coattivo.
Esempio pratico
Tizio vende la parte interna del terreno conservando quella sulla strada e rende così interclusa la porzione ceduta. L’acquirente può chiedergli il passaggio previsto dalla norma, senza la normale indennità.
Giurisprudenza
Soggetti obbligati al passaggio gratuito conseguente alla vendita
Corte di cassazione, sez. II, n. 17860, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il diritto collegato alla vendita che ha creato l’interclusione si esercita contro l’alienante o i suoi eredi, non indistintamente contro chi acquista in seguito il terreno residuo. Se questa tutela specifica non è utilizzabile, restano da verificare i presupposti del passaggio coattivo ordinario e della relativa indennità.
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