Codice civile
Art. 1055 c.c. — Cessazione dell'interclusione
Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo II — Delle servitù coattive; Sezione IV — Del passaggio coattivo
Testo dell'articolo
Se il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente. Quest'ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma l'autorità giudiziaria può disporre una riduzione della somma, avuto riguardo alla durata della servitù e al danno sofferto. Se l'indennità fu convenuta in annualità, la prestazione cessa dall'anno successivo.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il passaggio coattivo può essere soppresso quando la necessità che lo giustificava viene meno. La soppressione richiede l’iniziativa di uno dei proprietari e non autorizza a chiudere unilateralmente il percorso. Il titolare del fondo servente restituisce il compenso, salvo la riduzione giudiziale legata alla durata del peso e al danno patito. Le annualità cessano dall’anno successivo. Per un passaggio nato da contratto occorre verificare se esso abbia natura coattiva o sia invece una servitù volontaria, soggetta a regole diverse.
Esempio pratico
Il terreno ottiene un accesso autonomo dopo la realizzazione di una strada pubblica. Il vicino può chiedere la soppressione del passaggio coattivo e la definizione dei rapporti economici, senza bloccarlo di propria iniziativa.
Giurisprudenza
Passaggio contrattuale che conserva natura coattiva
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 11078, 2025, Rv. 674927-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Anche una servitù regolata con contratto può conservare la natura coattiva se ricorrono le condizioni legali. In tal caso può operare la soppressione per cessata interclusione, salvo una scelta inequivoca delle parti per il regime volontario. La gratuità non prova da sola una natura volontaria.
Fonte →