Codice civile
Art. 1070 c.c. — Abbandono del fondo servente
Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo V — Dell’esercizio delle servitù
Testo dell'articolo
Il proprietario del fondo servente, quando è tenuto in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l'uso o per la conservazione della servitù, può sempre liberarsene, rinunziando alla proprietà del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante.
Nel caso in cui l'esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo, la rinunzia può limitarsi alla parte stessa.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Chi deve sostenere le spese della servitù per legge o per titolo può liberarsi trasferendo la proprietà del terreno gravato al beneficiario secondo la rinuncia prevista dalla norma. Se l’esercizio riguarda soltanto una parte, l’operazione può limitarsi a quella. Non basta smettere di pagare o dichiarare che non si vuole più occuparsi del bene. Si tratta di una disposizione immobiliare, con forme e conseguenze patrimoniali da verificare, distinta dalla rinuncia del beneficiario alla servitù.
Esempio pratico
Il proprietario obbligato a mantenere un canale valuta l’abbandono della sola striscia interessata a favore del titolare del fondo dominante. La soluzione richiede un atto idoneo, non una semplice comunicazione sulle spese.