Codice civile
Art. 1069 c.c. — Opere sul fondo servente
Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo V — Dell’esercizio delle servitù
Testo dell'articolo
Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.
Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge.
Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Le opere necessarie a mantenere la servitù vanno eseguite limitando il disturbo sul terreno gravato. Di regola le paga il proprietario beneficiario, salvo diverso titolo o previsione di legge. Se producono un’utilità anche per l’altro fondo, il costo si ripartisce in proporzione ai vantaggi. La regola non rende automaticamente condominiale un’opera che insiste su un bene privato né consente di intervenire senza riguardo per i luoghi e per l’uso altrui.
Esempio pratico
La sistemazione della strada serve sia l’accesso al fondo dominante sia una parte del fondo servente. Il riparto deve riflettere i rispettivi benefici, anziché essere automaticamente diviso a metà.
Giurisprudenza
Spese di opere su beni esclusivi e servitù
Corte di cassazione, sez. 6 - 2, ordinanza n. 16953, 2022, Rv. 665048-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L’assemblea condominiale non può trattare come gestione comune interventi su beni esclusivi soltanto perché vi passano condutture utili agli alloggi. Per i rapporti di servitù possono invece operare, salvo pattuizione scritta diversa, i criteri di manutenzione e riparto dell’articolo 1069.
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